IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente sentenza sui ricorsi riuniti n. 2027 e
n. 9268  del 2007 proposti rispettivamente da Lab Aurelia S.r.l., Lab
Analisi  dr.  Scorcelletti,  L.A.R.C.  S.r.l.,  R.A.N.A., Laboratorio
analisi  cliniche  e  biochimiche  dei  dottori Giovine Angelo, Rizzi
Matteo  M. e C. S.n. c., Centro medico di fisioterapia S.r.l., Centro
diagnostico  Gamma  di  Edoardo  Macino  e  C. S.n. c., C.A.M. Centro
Analisi  Monza  S.p.A.,  Nova Salus S.r.l., in persona dei rispettivi
legali  rappresentanti  (Ric.  n. 2027/07) e da Lab Aurelia S.r.l. ed
altre, come da elenco allegato alla presente sentenza, in persona dei
rispettivi    legali    rappresentanti   (Ric.   n. 9268/07),   tutti
rappresentati  e  difesi  dall'avvocato  Paolo  Boni, presso il quale
hanno eletto domicilio in Roma, via Dora n. 2, Contro:
     quanto al ricorso n. 2027/07:
      il Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura   Generale  dello  Stato
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
     quanto al ricorso n. 9268/2007:
      la  Regione  Lazio, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta  regionale,  rappresentato  e difeso dall'avv. Teresa Chiappa,
presso  la  quale  e'  domiciliato  in  Roma, Via Marcantonio Colonna
n. 27;
      la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  persona del
Presidente  del Consiglio, i Ministeri della salute e dell'economia e
finanze,    in   persona   dei   rispettivi   Ministri   pro-tempore,
rappresentati   e   difesi   dall'Avvocatura   Generale  dello  Stato
domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n. 12, per
l'annullamento:
     quanto al ricorso n. 2027/2007:
      del  decreto  del  Ministero  della  salute  12  settembre 2006
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 289  del  13 dicembre 2006
avente  ad  oggetto «Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe
massime   per   la   remunerazione   delle   prestazioni  sanitarie»,
limitatamente all'art. 3, comma 1 lett. a) e comma 3, per la parte in
cui  ha  stabilito  che le tariffe massime per la remunerazione delle
prestazioni  di  assistenza  specialistica ambulatoriale a carico del
S.S.N. sono quelle individuate del decreto del Ministro della sanita'
del  22  luglio  1996  e  che  gli  importi  tariffari  stabiliti con
provvedimenti  regionali  e  superiori alle tariffe massime di cui al
comma  1 del presente articolo restano a carico dei bilanci regionali
per la parte eccedente le tariffe di cui ai medesimi commi nonche' di
ogni altro provvedimento, susseguente o comunque connesso.
     quanto al ricorso n. 9268/2007:
      della  delibera  di  Giunta  regionale  del Lazio n. 426 del 19
giugno  2007, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
del  30  luglio  2007, nonche' degli allegati 3, 3-bis e 3-ter, parte
integrante   della   delibera,  avente  ad  oggetto  il  «sistema  di
finanziamento  e  di  remunerazione  delle prestazioni dell'attivita'
specialistica  ambulatoriale per l'anno 2007 - criteri utilizzati per
la  definizione  del  budget 2007» nonche' e per l'annullamento della
determinazione  della  Regione  Lazio  n. D  2804 del 10 agosto 2007,
contenente  direttive  in  attuazione della d.G.R. n. 436/2007, e per
l'annullamento  di ogni altro provvedimento precedente, susseguente o
comunque connesso.
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti  gli  atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti;
   Vista la propria ordinanza collegiale n. 5735/2007 del 12 dicembre
2007;
   Visti gli atti tutti di causa;
   Relatore  alla  pubblica udienza del 14 maggio 2008 il cons. Carlo
Taglienti;
   Uditi,  alla  stessa  udienza,  gli  avvocati  delle parti come da
verbale d'udienza;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                              F a t t o
   Con  il primo dei due ricorsi in epigrafe (n. 2027/07), notificato
il  9 febbraio 2007 e depositato il 7 marzo 2007 alcuni laboratori di
analisi  hanno  impugnato  il  decreto  del Ministero della salute 12
settembre  2006,  contestando in particolare l'art. 3 che richiama il
d.m.  Sanita'  22  luglio  1996  per  individuare  il  limite massimo
tariffario  per  la  remunerazione  delle  prestazioni  di assistenza
specialistica   ambulatoriale   a   carico   del  Servizio  Sanitario
Nazionale,  consentendo  tariffe maggiori con relativo onere a carico
delle regioni che intendono deliberarla.
   Deducono:
     I)  Violazione  ed  errata  applicazione dell'art. 1, comma 170,
della  legge  n. 311  del  30  dicembre  2004; violazione degli arti.
8-bis,  8-quinquies  ed  8-sexies  del  d.lgs.  n. 502  del 1992 come
modificato  ed  integrato  con  il  d.lgs. n. 229 del 19 giugno 1999.
Eccesso   di   potere   per   sviamento,  carenza  di  motivazione  e
contraddittorieta'.
     II)  Illegittimita'  dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.m. 12
settembre  2006  per  illegittimita'  derivata. Eccesso di potere per
sviamento  e  carenza  di  connessione  logica tra l'accertamento dei
costi e la misura delle tariffe.
   Risulta formalmente costituito in giudizio il Ministero intimato.
   Con  il secondo dei due ricorsi epigrafati (n. 9268/07) notificato
il 10 ottobre 2007 e depositato il 7 novembre 2007, vengono impugnati
gli  atti  della Regione Lazio di approvazione delle tariffe massime,
ed  atti  connessi,  meglio  indicati  in  epigrafe, con applicazione
dell'ulteriore  sconto  del  20%  sulle prestazioni di laboratorio di
analisi  e  del  2%  sulle  restanti  prestazioni, in base alla legge
finanziaria 2007.
   Deducono i ricorrenti:
      I)  Illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 796 lett.
o)  della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007).
Violazione  degli  art.  8-bis  e 8-quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992
modificato ed integrato con il d.lgs. n. 229 del 1999.
      II)  Violazione  ed errata applicazione dell'art. 1, comma 796,
lett.  o)  della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Eccesso di potere
per  sviamento,  disparita'  di  trattamento  e contraddittorieta' di
provvedimenti.
      III)  Violazione  ed  errata applicazione dell'art. 32 comma 8,
della  legge  n. 449  del  27 dicembre 1997; dell'art. 2, commi 8 e 9
della legge n. 549 del 28 dicembre 1995; dell'art. 1, comma 32, della
legge  n. 662  del 23 dicembre 1996; dell'art. 8, comma 5, del d.lgs.
n. 502/1992   come  modificato  ed  integrato  dagli  artt.  8-bis  e
8-sexies,  comma  1,  del  d.lgs.  n. 229/1999. Eccesso di potere per
sviamento, atteggiamento perplesso e contraddittorio.
      IV)  Violazione,  sotto diverso profilo, dell'art. 32, comma 8,
della  legge n. 449 del 27 dicembre 1997, dell'art. 6, comma 6, della
legge  n. 724  del  23 dicembre 1994; dell'art. 2, commi 8 e 9, della
legge  n. 549  del  28  dicembre  1995 e dell'art. 1, comma 32, della
legge n. 662 del 23 dicembre 1996. Eccesso di potere per sviamento.
      V)  Violazione  dell'Accordo  Stato-Regione  Lazio  e  Piano di
rientro  approvati  con  d.G.R.  n. 149  del 6 marzo 2007. Eccesso di
potere;  atteggiamento  perplesso  e  contraddittorio con particolare
riferimento alla d.G.R. n. 268 del 18 aprile 2007.
      VI)  Violazione  degli artt. 8-bis e seguenti del d.lgs. n. 502
del  30 dicembre 1992 come modificato dal d.lgs. n. 229 del 19 giugno
1999.
   Risultano  formalmente  costituite  in giudizio le Amministrazioni
intimate.
   Con  ordinanza  collegiale  del 12 dicembre 2007, n. 5735 e' stata
accolta l'istanza cautelare.
   Con  memoria unica per i due ricorsi, predisposta per l'udienza di
discussione,  le  parti  ricorrenti  hanno  richiamato  i  precedenti
giurisprudenziali di questa Sezione, favorevoli alle tesi qui esposte
ed hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi e la rimessione alla
Corte  costituzionale  della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007).
   Alla  pubblica  udienza  del  14  maggio  2008 le cause sono state
trattenute in decisione.
                            D i r i t t o
   Preliminarmente  il  Collegio  dispone  la riunione dei ricorsi in
epigrafe  per connessione oggettiva e soggettiva, onde pervenire alla
loro soluzione con unica sentenza.
   Le  questioni  dei  presenti  ricorsi  risultano  gia' esaminate e
decise  in numerose pronunce di questa sezione che hanno annullato il
d.m.  Sanita'  12  settembre  2006  ed in parte la delibera di Giunta
Regione Lazio n. 436 del 19 giugno 2007, rimettendo per il resto alla
Corte  costituzionale  le questioni di legittimita' relative all'art.
1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006.
   In  particolare la sezione ha ritenuto, per quanto attiene al d.m.
Salute  12  settembre  2006  che  in  primo  luogo  non e' seriamente
dubitabile  della  lesivita' dell'atto impugnato, anche se in esso si
prevede che le regioni possono fissare tariffe piu' elevate di quelle
a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
   A prescindere infatti dalla circostanza di fatto, verificabile col
secondo  dei ricorsi in epigrafe, che la Regione Lazio in particolare
non  si  e'  avvalsa  di  tale  facolta',  che comportava comunque la
necessita'  di  finanziare  col  proprio  bilancio  tali  aumenti  di
tariffe,   appare  evidente  come  i  parametri  tariffari  stabiliti
dall'Amministrazione  statale  costituiscano  un  punto  fermo  ed un
orientamento   preciso   per   le  regioni,  mentre  possibili  (solo
teoricamente)   tariffe  massime  piu'  elevate  costituiscono  nella
fattispecie  una  mera eventualita'; costituiscono altresi' un chiaro
condizionamento  del comportamento regionale in quanto a tariffe piu'
elevate   corrisponderebbe   una   minore   necessita'   di  adottare
provvedimenti con onere a carico delle regioni stesse.
   Il ricorso nel merito e' fondato e deve essere accolto.
   I ricorrenti contestano in primo luogo la determinazione contenuta
al primo comma lett. a) dell'art. 3 di detto decreto che testualmente
recita: «le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza   specialistica   ambulatoriale   a  carico  del  Servizio
Sanitario  Nazionale sono quelle individuate dal decreto del Ministro
della   sanita'   del  22  luglio  1996  "Prestazioni  di  assistenza
specialistica   ambulatoriale   erogabili  nell'ambito  del  servizio
sanitario nazionale e relative tariffe"».
   La  censura  di  difetto  d'istruttoria  e  di  motivazione  e  di
violazione  dell'art.  8-sexies, comma 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502,  introdotto  dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. 19 giugno 1999,
n. 229 e dell'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
appare fondata.
   In  primo  luogo  il  decreto  qui  impugnato richiama e rende ora
applicabili  le  tariffe  determinate con un decreto ministeriale che
risulta  annullato in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato con
sentenza  della  sez.  IV 29 marzo 2001, n. 1839; a prescindere dalla
questione,   peraltro   poco   comprensibile,   posta   dalla  difesa
dell'Amministrazione  sulla  possibilita'  di  far  rivivere  solo le
tariffe  e non il decreto in quanto caducato, il Collegio rileva come
il  principale  difetto  istruttorio  derivi  dal  fatto  che  l'atto
impugnato  non  da'  minimamente conto di tale questione; che l'abbia
ignorata  perche' non a conoscenza dell'annullamento giurisdizionale,
ovvero    perche'    riteneva    comunque    possibile,    nonostante
l'annullamento,  far rivivere dette tariffe, appare comunque evidente
il  difetto  di  istruttoria e di motivazione del provvedimento sotto
tale profilo.
   Peraltro   tale   circostanza  ha  condotto  l'Amministrazione  ad
incorrere  negli stessi vizi rilevati dal Consiglio di Stato, che, in
buona  sostanza  aveva  evidenziato  un  difetto di istruttoria nella
determinazione  delle  tariffe  per  mancata applicazione dei precisi
criteri  dettati  dallo  stesso  Ministero  col  d.m. 15 aprile 1994,
all'art.  3:  qui  si dice espressamente che le tariffe devono essere
fissate  sulla  base  del  costo  standard  di produzione e dei costi
generali,   in  quota  percentuale  rispetto  ai  costi  standard  di
produzione.  Il  comma  2  detta  poi  criteri  assai dettagliati per
calcolare le componenti del costo standard.
   Premesso  che  gia'  il  Consiglio di Stato ritenne applicabili al
decreto  ministeriale  di fissazione delle tariffe allora impugnato i
criteri  contenuti  nel  d.m.  del  1994,  il  dubbio  puo'  comunque
ritenersi non proponibile nella presente fattispecie, in quanto nelle
premesse  del decreto qui impugnato si richiama espressamente il d.m.
Sanita'   14  aprile  1994,  che  quindi  la  stessa  amministrazione
resistente ritiene ancora in vigore ed applicabile.
   Peraltro  la  necessita'  (logica)  di  fissare le tariffe massime
tenendo,  conto  dei  costi  di  produzione  standard  e  delle quote
standard  dei  costi generali, risulta ora recepito in norma di legge
chiara,  quale  l'art.  8-sexies  comma  5,  del  d.lgs. n. 502/1992,
introdotto dall'art. 8, comma 4 del d.lgs. n. 229/1999.
   Sinteticamente  il principio si trova anche nell'art. 1, comma 170
della legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311.
   Ora,  che l'amministrazione non abbia seguito i suddetti criteri e
non  abbia  quindi  effettuato una analitica istruttoria sui costi di
produzione,  prima  di  determinare  le tariffe massime da remunerare
tramite  Servizio Sanitario Nazionale, lo dimostra sia la circostanza
che  non e' stato prodotto in giudizio nessun atto istruttorio di tal
genere,  sia  soprattutto  il  fatto  che  il  provvedimento richiama
puramente  e  semplicemente  un  atto  di  dieci  anni  prima, la cui
istruttoria,  ammesso  che  potesse considerarsi allora adeguata («in
disparte»  la  circostanza  che  detto  atto  e'  stato annullato dal
giudice  amministrativo  proprio  per  difetto  istruttorio), avrebbe
sicuramente  avuto  necessita'  di  un  aggiornamento di verifica per
valutare  la  congruita' dei costi di dieci anni prima (basterebbe al
riguardo  richiamare il «fatto notorio» del cambiamento valutario che
ha comportato un significativo aumento generalizzato dei costi).
   Il  Collegio  non  ha  motivo di discostarsi da tale orientamento,
rilevando  peraltro  anche  la  circostanza  che  l'atto generale qui
impugnato risulta comunque gia' annullato.
   Per  quanto attiene poi agli atti regionali, impugnati col secondo
ricorso, nella citata sentenza n. 12623/07 e' stato Osservato che «In
particolare  la  deliberazione  di  Giunta  regionale 19 giugno 2007,
n. 436,  premessa  la  necessita'  di  adeguare  le proprie tariffe a
quanto stabilito col d.m. Salute 12 settembre 2006, prevede, al punto
7,  di approvare il sistema di finanziamento e di remunerazione delle
prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale  erogate da
soggetti  erogatori pubblici, equiparati e privati accreditati, cosi'
come descritto nell'allegato 3; nell'allegato 3 si stabilisce che per
il  triennio  2007-2009  "il tariffario applicato alle prestazioni di
specialistica  ambulatoriale e' quello previsto dal d.m. 12 settembre
2006  che;  per  le  prestazioni di diagnostica di laboratorio verra'
applicato   a   decorrere   dal  1°  giugno  2007";  "il  sistema  di
finanziamento  delle  prestazioni  viene  determinato  applicando  lo
sconto  del  20% sulle prestazioni di laboratorio di analisi e del 2%
sulle  restanti  branche",cio'  in  base  a  quanto  disposto  con la
finanziaria  per  il 2007 all'art. 1, comma 796, lett. o) della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
   Orbene,  considerato  che le tariffe regionali recepiscono e fanno
esplicito   riferimento  al  d.m.  Salute  12  settembre  2006,  deve
ritenersi   fondato   il  primo  profilo  di  gravame  relativo  alla
illegittimita'  derivata;  infatti,  come  rilevato in precedenza, il
suddetto  decreto  ministeriale  deve  considerarsi illegittimo per i
profili   sopra   evidenziati   al   punto  1,  riverberando  la  sua
illegittimita' sugli atti regionali che fanno diretta applicazione di
detto  decreto,  non  venendo  minimamente  qui in rilievo il d.m. 22
luglio 1996.
   2.1 - La delibera regionale n. 436/2007 reca al punto 2 all. 3 una
ulteriore  disposizione, come detto, del seguente tenore: «il sistema
di  finanziamento  delle  prestazioni viene determinato applicando lo
sconto  del  20% sulle prestazioni di laboratorio di analisi e del 2%
sulle restanti branche».
   Negli  allegati  3-bis  e  3-ter  applica  ai singoli laboratori i
criteri sopra detti, determinando il budget per l'anno 2007.
   Trattasi   all'evidenza   dell'applicazione  diretta  della  norma
contenuta nell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge finanziaria 27
dicembre 2006, n. 296.
   La  contestazione  di  tale disposizione regionale non puo' quindi
che  passare  attraverso una eventuale questione di costituzionalita'
della suddetta disposizione di legge, ove ritenuta non manifestamente
infondata;  per  tale  motivo  essa  appare  rilevante  ai  fini  del
decidere.
   Ed  infatti  al  riguardo  il Collegio, richiamata l'ordinanza del
Tribunale  amministrativo regionalePuglia, Lecce, sez. II, 19 ottobre
2007,  n. 3631  che  ha  gia' rimesso alla Corte costituzionale detta
questione,  ritiene  che la succitata norma di legge presenta profili
di violazione di norme costituzionali».
   Anche  per  tali  profili il Collegio non ha motivo di discostarsi
dai precedenti giurisprudenziali della Sezione e pertanto, ritiene di
rimettere,    anche    nella   presente   fattispecie,   alla   Corte
costituzionale   la  questione  della  illegittimita'  costituzionale
dell'art.  1, comma 796, lett. o), legge 27 dicembre 2006, n. 296 per
contrasto  con  gli  artt.  24  e  113, 32 41, 97 e 117 Cost., per le
seguenti ragioni:
     1.1.  -  In  primo  luogo  la norma rende applicabile un decreto
ministeriale,  quello del 22 luglio 1996 che era stato annullato, con
sentenza  coperta da giudicato, dal Consiglio di Stato, con decisione
della IV sezione 29 marzo 2001 n. 1839.
   Appare  evidente  la  sovrapposizione  della legge ad un giudicato
formatosi  gia'  da tempo, con palese violazione degli artt. 24 e 113
della Costituzione.
   E'  noto  infatti  il  principio  piu' volte affermato dalla Corte
costituzionale  (cfr.  da  ultimo  ad  es.  sentenza  15 luglio 2005,
n. 282,) in base al quale l'emanazione di leggi incontra una serie di
limiti  che  attengono  alla  salvaguardia  di fondamentali valori di
civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari delle norme e dello
stesso ordinamento, tra i quali il rispetto del principio generale di
ragionevolezza  e  di uguaglianza, l'affidamento legittimamente sorto
nei soggetti quale principio connaturato nello Stato di diritto ed il
rispetto   delle  funzioni  costituzionalmente  riservate  al  potere
giudiziario,  essendo comunque precluso al legislatore di intervenire
con  norme  aventi  portata  tale  da  annullare  gli  effetti  di un
giudicato.
     1.2.  - Nel caso di specie, la tariffa viene fissata con legge e
la  relativa  norma si limita ad imporre uno sconto (oltretutto anche
del  20%) sulle tariffe vigenti, senza dare conto delle ragioni della
misura  fissata:  risultano  quindi  violati  anche i principi di cui
all'art.  41  cost. Tra l'altro, lo sconto viene applicato su tariffe
molto  risalenti  (quelle  statali  rimontano  al 1996) e cio' appare
irragionevole, non potendosi dubitare del fatto che, in dieci anni, i
costi dei fattori produttivi (si pensi, per tutti, alla remunerazione
del  personale)  siano  cresciuti, a volte anche sensibilmente. Ma in
ogni caso, anche se per ipotesi i costi di produzione fossero rimasti
costanti  o addirittura diminuiti nel periodo di tempo summenzionato,
cio' avrebbe dovuto risultare da una compiuta istruttoria, necessaria
anche  per  la  norma di legge quando essa si pone come provvedimento
amministrativo seppure a carattere generale.
   Ed  in  effetti,  tenuto  conto del fatto che il d.m. 12 settembre
2006  ha confermato le tariffe del 1996, con cio' volendo significare
che  quelle  tariffe  sono  da  ritenere ancora congrue a distanza di
dieci  anni  dalla  loro  determinazione, non si puo' non rilevare la
contraddittorieta' del Legislatore statale, il quale, dopo appena tre
mesi  dall'approvazione  del  d.m. 12 settembre 2006 - pubblicato fra
l'altro  sulla  Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2006 - Ritiene non
piu' congrue le predette tariffe ed opera una ulteriore riduzione.
     1.3.  -  Naturalmente, le difficolta' che alle strutture private
derivano dall'applicazione delle regole di cui all'art. 1, comma 796,
let.  o) della legge n. 296/2006 sono in grado di compromettere anche
la piena esplicazione del diritto di cui all'art. 32 Cost., visto che
le  strutture private accreditate potrebbero incontrare difficolta' a
garantire  la  piena funzionalita' dei servizi, il che, in un sistema
che   vede   la   sanita'   pubblica   non  in  grado  di  assicurare
tempestivamente   l'erogazione   delle  prestazioni  sanitarie,  puo'
compromettere  il  diritto  alla salute e il diritto di libera scelta
dei  cittadini  utenti. A questo riguardo, si deve evidenziare che la
presenza significativa degli operatori privati nel S.S.N. risponde ad
esigenze  insopprimibili dell'Amministrazione sanitaria, la quale non
riesce,  con  le  proprie  strutture,  a garantire l'erogazione delle
prestazioni  sanitarie a favore degli utenti, per cui non si potrebbe
nemmeno   sostenere  che  le  strutture  private,  se  ritengono  non
convenienti  le  tariffe, possono «uscire» dal sistema. Spetta invece
all'Amministrazione competente, previa adeguata istruttoria, decidere
se  rilasciare  o  meno  l'accreditamento  e stabilire annualmente il
volume di prestazioni che intende acquistare dai privati; nel momento
in  cui  rilascia  l'accreditamento e fissa i tetti di spesa annuali,
l'Amministrazione  sanitaria  riconosce  di aver bisogno dell'ausilio
degli   operatori   privati,   i   quali  vanno  pero'  adeguatamente
remunerati.
     1.4  -  La  mancanza  (o  comunque  la  non  allegazione) di una
compiuta  istruttoria  da' luogo altresi' ad una violazione dell'art.
97   Cost.,  in  quanto  la  p.a.  (e  la  cosa  vale  anche  per  il
Legislatore-amministratore,  ovviamente) deve sempre porre a base del
proprio  operato  un'adeguata  conoscenza dei fatti, della quale deve
dare  conto  nella  motivazione del provvedimento terminale. Nel caso
della  legge,  naturalmente, la motivazione puo' anche consistere nel
richiamo, espresso o implicito, ai lavori preparatori o ad altri atti
(nella  specie,  pero',  l'istruttoria, che pure il legislatore della
legge    n. 296/2006    ritiene   necessaria,   viene   espressamente
posticipata,   il   che  da'  luogo  ad  un'illogica  inversione  del
procedimento).
     1.5.  - Da ultimo, il sistema della dall'art.1, comma 796, lett.
o)  della  legge  finanziaria  per  il 2007, si pone in contrasto con
l'art. 117 Cost., nel momento in cui lo Stato non si limita a dettare
i  criteri per la fissazione delle tariffe da parte delle regioni, ma
le  fissa  direttamente. A tal proposito, pur potendosi astrattamente
ritenere  che  le  esigenze di contenimento della spesa pubblica e il
conseguente  potere  dello  Stato  di  dettare norme di coordinamento
della  finanza pubblica (art. 117, comma 3, Cost.) militino nel senso
della  legittimita'  in  parte  qua  della legge n. 296/2006, si deve
tenere  conto  dei  recenti  arresti  della  Corte  costituzionale in
materia   di   limiti   della   legislazione   statale   in  tema  di
individuazione dei settori in cui le regioni debbono operare «tagli»:
il riferimento e' alle note sentenze della Consulta 390 del 2004, 417
e 449 del 2005, 88 del 2006 e 157 del 2007, in cui si e' ritenuto non
spettare  allo Stato l'individuazione dettagliata delle voci di costo
dei  bilanci  regionali  da  ridurre,  potendo il Legislatore statale
stabilire solo i principi fondamentali della materia e, al limite, la
misura delle riduzioni di spesa.
   Nel  caso  di  specie,  pero',  il  legislatore  statale non si e'
limitato a cio', in quanto lo sconto del 2% e del 20% viene applicato
al  tariffario  vigente nella sua globalita', il che e' come dire che
lo Stato ha rideterminato nel dettaglio le tariffe in questione.
     1.6.  -  Per  tutto  quanto  detto,  non  appare  nemmeno  utile
l'invocazione, contenuta nell'incipit del comma 796 dell'art. 1 della
Legge  finanziaria  per  il  2007  alle  esigenze di «...garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi
di  finanza  pubblica  per  il  triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo  di  intesa  tra  il  Governo,  le  regioni  e le province
autonome  di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute
sul  quale  la  Conferenza  delle  regioni e delle province autonome,
nella  riunione  del  28 settembre 2006...», sia perche' tali ragioni
non  possono essere opposte, in assenza di adeguata istruttoria, agli
operatori   privati,   sia   perche'  non  appare  costituzionalmente
giustificata  l'incisione  di  interessi privati in nome delle sempre
invocate ragioni di contenimento della spesa pubblica.
   Conclusivamente il Collegio ritiene di:
     1)  accogliere  il  primo ricorso, e per l'effetto, annullare il
d.m.  Salute  12  settembre 2006 in parte qua (art. 3, comma 1, lett.
a), restando assorbite le questioni relative al comma 3) e nei limiti
dell'interesse dei ricorrenti;
     2)  accogliere  in  parte  il  secondo  ricorso  e per l'effetto
annullare,  sempre  nei  limiti  dell'interesse  vantato, la delibera
della  Giunta regionale Lazio 19 giugno 2007, n. 436 all. 3, punto 1,
nella parte in cui recepisce le tariffe del d.m. 12 settembre 2006;
     3)  per  il  resto sospendere il giudizio e rimettere alla Corte
costituzionale  la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
1,  comma  796,  lett.  o)  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 per
violazione degli artt. 24 e 113, 32, 41, 97 e 117 della Costituzione.
   Rinvia al definitivo la statuizione sulle spese di causa.